Fake cameras on company premises: can they be installed freely?
Sistemi di videosorveglianza nel locali aziendali: gli estremi legali.
L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che i sistemi di videosorveglianza nei locali aziendali possono essere installati per tutelare
- esigenze organizzative e produttive
- sicurezza del lavoro
- patrimonio aziendale
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solo dopo esito positivo di una delle seguenti opzioni
- accordo sindacale
- autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente territorialmente
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Il tutto, ovviamente, nel rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati personali.
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Il rischio di reato di pericolo in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza finti.
Se è vero che il datore di lavoro che installa una telecamera finta non controlla, di fatto, le azioni dei dipendenti, ma il suo obiettivo è solo dissuasivo, lo è anche il fatto che gli stessi, condizionati dalla presenza dell’impianto, possono modificare il proprio modo di agire.
Pertanto, anche l’installazione di un sistema di videosorveglianza finto – al di fuori dei presupposti indicati – è illegittimo e può causare una responsabilità penale del datore di lavoro, configurandosi all’interno del reato di pericolo.
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La Corte di Cassazione e la sentenza n. 4331 del 2014.
La Corte di Cassazione, interrogata sull’installazione dei sistemi di videosorveglianza finti in mancanza di accordo sindacale o autorizzazione dell’INL, dagli anni ’80 fino alla sentenza 4331 del 2014, afferma l’irrilevanza del sistema di registrare le immagini.
Ciò che interessa, infatti, è la lesione, anche solo potenziale, della psiche e del comportamento dei dipendenti.
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La soluzione?
Rispettare sempre le regole di installazione, anche in caso di apparecchi finti o fuori uso.
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Fonte: AgendaDigitale – Lorenzo Quadrini