{"id":1721,"date":"2022-11-10T12:39:27","date_gmt":"2022-11-10T12:39:27","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.bravisthemes.com\/gurus\/?p=1721"},"modified":"2026-05-08T09:14:50","modified_gmt":"2026-05-08T09:14:50","slug":"advantages-of-cloud-solutions-for-small-enterprises","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eonimpresa.albaniainsight.com\/en\/advantages-of-cloud-solutions-for-small-enterprises\/","title":{"rendered":"The dynamic IP address is a personal data"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"1721\" class=\"elementor elementor-1721\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t        <section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-808c52b elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default pxl-row-scroll-none pxl-zoom-point-false pxl-section-overflow-visible pxl-section-fix-none pxl-bg-color-none pxl-section-overlay-none\" data-id=\"808c52b\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\n                \n                <div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n                <div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-cbe121c pxl-column-none pxl-column-overflow-hidden-no\" data-id=\"cbe121c\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\r\n        <div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\r\n                     \r\n        \t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e68f977 p2 elementor-widget elementor-widget-pxl_text_editor\" data-id=\"e68f977\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"pxl_text_editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"pxl-text-editor\">\n\t<div class=\"pxl-item--inner pxl-p2\" data-wow-delay=\"ms\">\n\t\t<h2>Corte giustizia Unione Europea, sez. II, sentenza 19\/10\/2016 n\u00b0 C-582\/14<\/h2>\n<p>La sentenza della seconda Sezione,<strong>\u00a0<\/strong>della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea datata 19 ottobre 2016 (causa C-582\/14) ritorna su un argomento gi\u00e0 molto discusso in dottrina ed in giurisprudenza e cio\u00e8 se l\u2019indirizzo IP possa essere considerato un dato personale. In particolare l\u2019organo di giustizia comunitario \u00e8 chiamato ad interpretare in modo corretto sia l\u2019articolo 2, lettera a), che l\u2019articolo 7, lettera f), della direttiva 95\/46\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch\u00e9 alla libera circolazione di tali dati. L\u2019art. 2, lett. a) per dato personale intende: \u201c<em>qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (\u201cpersona interessata\u201d); si considera identificabile la persona che pu\u00f2 essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero d\u2019identificazione o ad uno o pi\u00f9 elementi specifici caratteristici della sua identit\u00e0 fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale<\/em>.\u201d L\u2019art. 7, lett. f) sancisce che \u201c<em>gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali pu\u00f2 essere effettuato soltanto quando<\/em>\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026<em>\u00e8 necessario per il perseguimento dell\u2019interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l\u2019interesse o i diritti e le libert\u00e0 fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell\u2019articolo 1, paragrafo 1\u201d.<\/em> Il caso di specie riguarda il sig. Patrick Breyer che si oppone dinanzi ai giudici tedeschi alla registrazione e alla conservazione dei suoi indirizzi di protocollo Internet (\u00abindirizzi IP\u00bb) da parte dei siti Internet dei servizi federali tedeschi da lui consultati. Tali servizi registrano e conservano, oltre alla data e all\u2019ora della consultazione, gli indirizzi IP dei visitatori al fine di difendersi dagli attacchi cibernetici e di rendere possibili le azioni penali. Il Bundesgerichtshof, che in Germania \u00e8 la Corte federale di giustizia, si rivolge, quindi, alla Corte di Giustizia per sapere se, in tale contesto, gli indirizzi IP \u00abdinamici\u00bb costituiscano anch\u2019essi, per il gestore del sito Internet, un dato personale, e godano quindi della tutela prevista per simili dati. Si ricorda che un indirizzo IP dinamico \u00e8 un indirizzo IP che cambia a ogni nuova connessione a Internet. A differenza degli indirizzi IP statici, gli indirizzi IP dinamici non consentono di associare, attraverso file accessibili al pubblico, un certo computer al collegamento fisico alla rete utilizzato dal fornitore di accesso a Internet. Pertanto, solo il fornitore di accesso a Internet del sig. Breyer dispone delle informazioni aggiuntive necessarie per identificarlo. Inoltre si desidera sapere anche se il gestore di un sito Internet debba, almeno in principio, avere la possibilit\u00e0 di raccogliere e impiegare ulteriormente i dati personali dei visitatori per garantire il funzionamento generale del suo sito. Con la sentenza in argomento la Corte risponde, (e quindi in tal senso va interpretato l\u2019articolo 2, lettera a), della direttiva 95\/46\/CE) anzitutto, che un indirizzo IP dinamico registrato da un \u00abfornitore di servizi di media online\u00bb (ossia dal gestore di un sito Internet, nel caso di specie i servizi federali tedeschi) durante la consultazione del suo sito Internet accessibile al pubblico costituisce, nei confronti del gestore, un dato personale qualora esso disponga di mezzi giuridici che gli consentano di far identificare il visitatore grazie alle informazioni aggiuntive di cui il fornitore di accesso a Internet di quest\u2019ultimo dispone. In secondo luogo, la Corte risponde (ed in tal senso va interpretato l\u2019articolo 7, lettera f), della direttiva 95\/46\/CE) che il diritto dell\u2019Unione osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, in mancanza di consenso del visitatore, un fornitore di servizi di media online pu\u00f2 raccogliere e impiegare i dati personali del visitatore solo nella misura in cui ci\u00f2 sia necessario per consentire l\u2019effettiva fruizione dei servizi da parte di detto visitatore e di fatturarla, senza che l\u2019obiettivo di assicurare il funzionamento generale dei servizi medesimi possa giustificare l\u2019impiego di tali dati dopo una sessione di consultazione degli stessi. La Corte ricorda che, secondo il diritto dell\u2019Unione, il trattamento di dati personali \u00e8 lecito, tra l\u2019altro, se necessario per il perseguimento dell\u2019interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del terzo o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l\u2019interesse o i diritti e le libert\u00e0 fondamentali della persona interessata. La normativa tedesca, come interpretata dalla dottrina maggioritaria, riduce la portata di tale principio, escludendo che l\u2019obiettivo di garantire il funzionamento generale del medium online possa essere bilanciato con l\u2019interesse o i diritti e le libert\u00e0 fondamentali dei visitatori. In tale contesto, la Corte sottolinea che i servizi federali tedeschi che forniscono servizi di media online potrebbero avere un interesse legittimo a garantire, al di l\u00e0 di ciascuna effettiva fruizione dei loro siti Internet accessibili al pubblico, la continuit\u00e0 del funzionamento dei loro siti. La decisione della Corte di Giustizia non si discosta sostanzialmente da quanto gi\u00e0 evidenziato dal gruppo dei garanti europei con il provvedimento n. 4 del 20 giugno 2007 dove ha considerato gli indirizzi IP dati concernenti una persona identificabile. Al riguardo ha dichiarato che &#8220;<em>i fornitori di accesso Internet e i gestori delle reti LAN possono, utilizzando mezzi ragionevoli, identificare gli utenti Internet cui essi hanno attribuito indirizzi IP, poich\u00e9, normalmente, essi \u201cregistrano\u201d in un apposito file la data, l&#8217;ora, la durata e l&#8217;indirizzo IP dinamico assegnato all&#8217;utente Internet. Lo stesso dicasi per i fornitori di servizi Internet, i quali detengono un registro sul server HTTP. In questi casi, non vi \u00e8 dubbio sul fatto che si possa parlare di dati personali ai sensi dell&#8217;articolo 2 (a) della direttiva \u2026)\u201d<\/em> In particolare, nei casi in cui il trattamento di indirizzi IP debba essere effettuato per identificare gli utenti di un computer (ad esempio, dal titolare di un diritto d&#8217;autore per perseguire l&#8217;utente di un computer per violazione di diritti di propriet\u00e0 intellettuale), il Titolare del trattamento considera compresi tra i &#8220;mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati&#8221; per identificare le persone, le decisioni prese dal giudice del ricorso e quindi tali informazioni (gli IP) andrebbero considerate dati personali. Un caso particolare \u00e8 proprio quello di alcuni tipi di indirizzi IP che, in alcune circostanze, non permettono effettivamente di identificare l&#8217;utente per vari motivi tecnici ed organizzativi. Si pensi per esempio agli indirizzi IP attribuiti a un computer di un internet caf\u00e9, dove non \u00e8 richiesta l&#8217;identificazione dei clienti. Si potrebbe affermare che i dati raccolti sull&#8217;impiego del computer X per un certo lasso di tempo non consentono di identificare l&#8217;utente con mezzi ragionevoli, e quindi non si pu\u00f2 parlare di dati personali. Tuttavia, occorre notare che i fornitori di servizi Internet molto probabilmente non sapranno se gli indirizzi IP in questione permettono l&#8217;identificazione o meno, e tratteranno i dati associati con quell&#8217;IP nello stesso modo in cui trattano le informazioni associate agli indirizzi IP degli utenti debitamente registrati e identificabili. Pertanto, a meno di poter distinguere con assoluta certezza che i dati corrispondano a utenti non identificabili, il fornitore di servizi Internet dovr\u00e0 trattare tutte le informazioni IP come dati personali, per maggiore sicurezza. Naturalmente la sentenza della Corte di Giustizia trova applicazione nell\u2019ambito dei paesi dell\u2019Unione Europea e ad essere interpretata, infatti, \u00e8 la direttiva 95\/46\/CE, ma come \u00e8 noto dal 25 maggio 2018 diventer\u00e0 obbligatorio il Regolamento europeo n. 679\/2016 sulla protezione dei dati personali che ha un concetto ben pi\u00f9 ampio dell\u2019ambito di applicazione territoriale della normativa comunitaria. fonte: altalex.com<\/p>\t\t\n\t<\/div>\n<\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n        \t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Court of Justice of the European Union, Second Section, judgment of 19\/10\/2016 no. 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